Forme di protezione

A seguito del decreto-legge n. 113/2018, convertito in legge n.132 del 2018, i richiedenti asilo non sono più titolati all’accoglienza nel SIPROIMI; possono, infatti, essere accolti i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati nonché i titolari di permesso di soggiorno per le nuove forme di protezione introdotte e specificatamente disciplinate dal Legislatore.

Vengono di seguito elencati i nuovi permessi di soggiorno i cui titolari sono legittimati all’accoglienza nel SIPROIMI:

  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per “motivi di “Protezione sociale per violenza o grave sfruttamento” è disciplinato dall’ art 18 del d.lgs. 286/1998
  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per motivi di “Violenza domestica” è disciplinato dall’ art. 18 bis del d.lgs. 286/98
  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per “Sfruttamento lavorativo” é disciplinato dall’art art. 22, comma 12-quater del d.lgs. n. 286/1998
  • Il permesso di soggiorno per “Cure mediche” é disciplinato dall’ art. 19, comma 2, lettera d-bis) del d.lgs. n. 286/1998
  • Il permesso di soggiorno per “Calamità naturale” è disciplinato dall’art. 20-bis del d.lgs. n. 286/1998
  • Il permesso di soggiorno per “Atti di particolare valore civile” è disciplinato dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 286/1998

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